Mercato di tutela
Modalità di calcolo del prezzo di fornitura del gas naturale
Secondo quanto stabilito dalle Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, il prezzo del gas naturale applicato ai clienti finali in regime di tutela è costituito da due parti: la tariffa di distribuzione e misura (Del. ARG/gas 159/08 e s.m.i) e la tariffa di vendita (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
Composizione della tariffa
La tariffa di distribuzione e misura risulta così composta:
Quota fissa (definita per ciascun ambito tariffario);
Quota variabile (differenziata per scaglione di consumo in funzione della quantità di gas consumata).
La tariffa, resa obbligatoria dall’ARERA, rappresenta il costo che la società di vendita deve pagare alla società di distribuzione per l’utilizzo delle reti di distribuzione del gas naturale.
Ambito tariffario
Ambito di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione formato dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale. Sono identificati 6 ambiti tariffari su tutto il territorio nazionale.
Parametro PCS e Coefficiente C
Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto ed anno termico. Il valore del PCS è indicato in tutte le fatture. Il coefficiente C si applica su tutte le forniture con Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione delle misure ai fini tariffari dei volumi misurati dalle condizioni di esercizio alle condizioni standard. Tale coefficiente tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica della località servita e determina una trasformazione dei Metri Cubi in Standard Metri Cubi.
Tariffa di vendita
La tariffa di vendita invece, è composta da:
componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso;
componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso;
componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
componente relativa al servizio di trasporto (componente a copertura dei costi di trasporto del gas naturale (QTI) che l’Autorità riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo sostenuto per il vettoriamento del gas sulla rete di trasporto nazionale);
componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
componente relativa agli oneri aggiuntivi.
Componenti di natura fiscale
Alla tariffa sopra indicata vengono aggiunte in fattura:
Imposte (erariale ed addizionale regionale);
Imposta sul valore aggiunto (IVA).
Le aliquote hanno importo differente a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e delle tipologie di utilizzo. Dal 1° gennaio 2008 il numero 127-bis tabella A parte III del D.p.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas naturale usato per la combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui. Pertanto l’aliquota iva ridotta del 10% andrà applicata non più alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, ma alla somministrazione di gas naturale usato per la combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
Modifiche al Servizio di Tutela
(Del. ARG/gas 280/13 - Modalità attuative del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in tema di cessazione dell’applicazione del servizio di tutela gas ai clienti finali non domestici)
L’Autorità per l’Energia Elettrica, delibera di adeguare le disposizioni di cui al TIVG alle previsioni di cui al decreto-legge 69/13 prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del TIVG si applichino esclusivamente ai clienti finali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
art. 4 TIVG
Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a); b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;